Domanda di ammortamento di assegni bancari o circolari
Con il termine di ammortamento di un titolo di credito si indica quella procedura atta a privare della validità verso terzi un titolo sottratto, smarrito o distrutto e assicurarne il pagamento al proprietario dello stesso.
In caso quindi di smarrimento, sottrazione o distruzione di un assegno bancario o circolare, se ne deve fare denuncia al trattario o all'istituto emittente e poi, per ottenerne il pagamento, si deve chiederne l'ammortamento.
L'ammortamento non è previsto per gli assegni bancari emessi con la clausola "non trasferibile".
L'ammortamento dell'assegno bancario può essere richiesto solo dal beneficiario dell'assegno; l'ammortamento dell'assegno circolare può essere richiesto sia dal beneficiario che dall'istituto emittente.
Atto richiesto: Decreto di ammortamento di un assegno bancario o circolare.
Ufficio giudiziario: Tribunale o sezione distaccata di Tribunale del luogo in cui l'assegno bancario è pagabile ovvero del luogo in cui vi sia uno stabilimento dell'istituto che ha emesso l'assegno circolare; o ancora del luogo in cui il ricorrente ha il domicilio.
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Normativa di riferimento: artt. 69/74 e 86, R.D.21.12.33, n.1736.
Adempimenti fiscali:
- Contributo unificato: Marca da € 70,00
- Contributo art. 30 t.v. 115/2002 : Marca da € 8,00