Rinuncia all'eredità
Se il chiamato all'eredità non intende accettarla, ad esempio perché i debiti del defunto sono superiori ai crediti, egli vi deve rinunciare espressamente.
La rinuncia all'eredità non può essere sottoposta ad una condizione o ad un termine, né può essere limitata solo ad una parte dell'eredità stessa.
La rinuncia all'eredità può essere sempre revocata fino a quando il diritto all'accettazione non èprescritto (dieci anni), se l'eredità non è stata acquisita da altri.
I creditori del chiamato all'eredità che ritengono di essere danneggiati dalla sua rinuncia possono farsi autorizzare ad accettare l'eredità in nome e per conto del rinunziante, al solo scopo di soddisfarsi sui beni ereditari, sino alla concorrenza dei loro crediti (art. 2900 cod.civ.).
Atto richiesto: Rinuncia all'eredità.
Ufficio giudiziario: Tribunale o sezione distaccata di Tribunale, competente per territorio in relazione all'ultimo domicilio del defunto.
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Normativa di riferimento: artt. 321-374-394-519/527 cod.civ.
Le tabelle relative agli adempimenti fiscali sono in corso di revisione.
Documenti occorrenti: